Consiglio Direttivo - Statuto |
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Statuto "Gruppo Alpinistico Amici di San Martino Buon
Albergo" Art. 1 – COSTITUZIONE E' costituita in S. Martino Buon Albergo una Associazione ricreativo-culturale denominata "Gruppo Amici di S. Martino B.A.", che nel proseguo del presente Statuto viene indicata semplicemente col nome di Gruppo. Art. 2 – SEDE 1. Il Gruppo ha sede in S. Martino Buon Albergo, via Radisi, 3/A. 2. La sede sociale potrà essere variata con deliberazione dell'Assemblea. Art. 3 - SCOPI DEL GRUPPO 1. Il Gruppo, senza fine di lucro e senza discriminazione di carattere politico o religioso, ha lo scopo di incentivare tra i propri aderenti la pratica dell'escursionismo alpino e di promuovere, soprattutto nei giovani, la conoscenza e l'amore per la montagna e per l'ambiente naturale in generale. 2. Il Gruppo, nel suo funzionamento, si conforma ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. Art. 4 - GRATUITA' DEL SERVIZIO Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore del Gruppo e della collettività, nonchè l'esercizio delle cariche, saranno a titolo gratuito. Per il raggiungimento degli scopi sociali il Gruppo potrà svolgere attività accessorie e strumentali. In particolare potrà collaborare con il Club Alpino Italiano e con gli Enti Locali per la manutenzione dei sentieri e della relativa segnaletica. Art. 5 – DURATA La durata del Gruppo è stabilita fino all'anno 2054. Essa potrà essere prorogata o anticipata con delibera dell'Assemblea dei soci. Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI 1. Al Gruppo Amici di S. Martino B. A. possono aderire tutti coloro che hanno passione per la montagna, che approvano gli scopi sociali e i documenti programmatici degli organi sociali e che si impegnano a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la loro attività volontaria a favore dei Gruppo e della collettività. La domanda di ammissione a socio, controfirmata, per i minori, dal padre o da chi ne fa le veci, deve essere controfirmata anche da un socio presentatore, il quale assume responsabilità morale della presentazione. La domanda va inoltrata al Presidente che l'accetta solo previo insindacabile parere favorevole del Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera in merito all'accettazione e non è tenuto a motivare la causa dell'eventuale rifiuto. 2. Il numero dei soci è illimitato. 3. Può essere escluso il socio; a) che svolga attività in contrasto con quella del Gruppo; b) che non sia in regola con il pagamento della quota annuale di adesione e delle eventuali quote supplementari; c) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti; d) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso il gruppo; L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può dar luogo all'esclusione. Al socio deve essere assegnato un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Altre cause che possono far perdere la qualifica di socio sono la decadenza (perdita dei requisiti o impossibilità a raggiungere gli obiettivi) e il decesso. Art. 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI 1. I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare all'Assemblea; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; di informazione e di accesso ai documenti ed agli atti del Gruppo. 2. I soci hanno i seguenti obblighi: di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; di versare regolarmente le quote associative e le eventuali quote supplementari stabilite dal Consiglio Direttivo; di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole del Gruppo. Art. 8 - ORGANI SOCIALI 1. Organi sociali dei Gruppo "Amici di S. Martino B.A." sono: - Assemblea dei soci; - Presidente e Vicepresidente; - Consiglio Direttivo; - Segretario; - Tesoriere. 2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse del Gruppo. Art. 9 - L'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea dei soci ordinaria è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione ed è regolarmente costituita e delibera in base ai quorum di cui all'art. 21 del c.c.. 2. Spetta all'Assemblea dei soci ordinari: - determinare gli indirizzi generali del Gruppo; - approvare il rendiconto annuale; - eleggere ogni biennio il Consiglio Direttivo, al cui interno saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere, come da successivo art. 10. 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta solamente ad altro associato. Un associato non può avere più di una una delega. Art. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 1. Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri effettivi più uno supplente. Esso viene eletto sulla base di una lista di almeno 10 candidati. I primi cinque che riportano il maggior numero di voti saranno membri effettivi, il sesto supplente. 2. Alle riunioni del Direttivo potrà partecipare il membro supplente con diritto di parola, ma egli sarà chiamato ad esprimere il proprio voto solamente in caso di assenza di uno dei membri effettivi. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza assoluta dei componenti. 3. Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici posti dall'Assemblea e cura ogni affare corrente. Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. 4. il Consiglio direttivo approva l'ammissione dei nuovi soci, di cui all'art. 6 del presente Statuto. 5. Il Consiglio può deliberare in materia di organizzazione del Gruppo, disponendo la costituzione di commissioni, delegando al Presidente o ad altri consiglieri, acquisendo collaborazioni e consulenze. Art. 11 - IL PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE 1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, presiede l'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Art. 12 - IL SEGRETARIO Segretario attua le deliberazione del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo mandato; cura la tenuta dei verbali e dei libri sociali. Art 13 - IL TERSORIERE Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Art. 14 - LE ATTIVITA' DEL GRUPPO Il Gruppo, per conseguire i propri scopi, partecipa a gite sociali e manifestazioni aventi carattere alpinistico ed escursionistico, nonchè attività culturali. Le gite e le manifestazioni sono regolate dalle seguenti norme: 1. I partecipanti devono osservare e far osservare le disposizioni del capogita o del socio preposto a dirigere la manifestazione; 2. I partecipanti hanno l'obbligo di documentarsi, prima dello svolgersi della gita, sull'itinerario proposto, delle caratteristiche del percorso, al fine di decidere responsabilmente la partecipazione alle gite che meglio si addicono alle proprie capacità. 3. Il Gruppo si ritiene comunque esonerato per infortuni di qualunque genere che avessero a verificarsi durante le gite o manifestazioni organizzate, sia nei confronti di soci che di non soci. 4. Il capo gita è responsabile diretto del programma. Ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di variare il percorso e l'orario delle escursioni per il miglior risultato della gita. Può non ammettere all'escursione da lui diretta i soci o i richiedenti che ritenga non idonei all'attività in programma. Art. 15 - FONDO COMUNE – ENTRATE 1. Il fondo comune del Gruppo è costituito: a) dalle quote associative e supplementari degli aderenti e dagli eventuali versamenti fatti dagli stessi a titolo di contribuzione al fondo iniziale di dotazione; b) da tutti i beni immobili e mobili appartenenti al Gruppo; 2. Le entrate del gruppo sono costituite: a) dai contributi degli associati e dalle elargizione di terzi, enti pubblici, privati e manifestazioni; b) da ogni altra entrata associativa che concorra ad incrementare il fondo comune. Art. 16 - CONTRIBUTO DEGLI ASSOCIATI 1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dal Gruppo alle scadenze e con le modalità dallo stesso indicate. 2. Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei quindici giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo. Art. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 1. L'esercizio del Gruppo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente del Gruppo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio appena trascorso. 3. Il rendiconto preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. 4. Copia dei rendiconti preventivo e consuntivo devono essere affisse nella sede sociale per i quindici giorni che precedono le assemblee che approvano i relativi rendiconti. 5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 dei D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e devono restare affissi presso la sede del Gruppo per tutto l'esercizio al quale si riferiscono. 6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dei Gruppo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 18 - INDISPONIBILITA' DEL PATRIMONIO DEL GRUPPO In nessun caso può aver luogo la ripetizione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione ovvero a titolo di quote associative. Art. 19 - CLAUSOLA ARBITRALE Ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci ed il Gruppo o all'interno di questo sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre persone nominate dall'Assemblea. ART. 20 - SCIOGLIMENTO, CESSAZIONE, ESTINZIONE In caso di scioglimento, cessazione od estinzione del Gruppo, il patrimonio dell'ente che residua deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Art.21 - NORME DI RINVIO Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali. |